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Leasing

Autore: Alessandro D'Aria

Da sempre il leasing è uno strumento che ha suscitato l'apprezzamento in particolare delle piccole e medie imprese, che grazie ad esso possono usufruire di varie agevolazioni.

Tuttavia negli ultimi anni è cresciuto l'interesse per le varie formule di leasing anche da parte di soggetti di maggiori dimensioni.

Possiamo distinguere le varie forme di leasing in base alle classi di beni, e dunque di settori, a cui si può riferire; sostanzialmente sono tre le principali tipologie:
  • Leasing immobiliare, ossia contratti relativi a beni immobili (magazzini, laboratori, uffici, stabilimenti, negozi e così via), che a loro volta si è soliti distinguere a seconda che si riferiscano ad immobili già edificati o ancora da edificare;
  • Leasing strumentale, che riguarda tutte le varie tipologie di beni strumentali all'esercizio di attività di impresa (macchine utensili, per ufficio, impianti, attrezzature, macchinari in genere, di produzione nazionale o estera);
  • Leasing auto e leasing aeronavale, riferito a beni mobili, che a loro volta possono distinguersi tra mezzi di trasporto, autovetture, veicoli industriali e commerciali, aeromobili, natanti e materiale ferroviario.
Nel primo caso gli immobili debbono essere correlati all'attività dell'impresa e dunque avere una destinazione d'uso industriale, commerciale e professionale, non potendo essere oggetto di leasing immobiliare le residenze civili; l'unica "eccezione" è il caso di quegli immobili che vengono utilizzati promiscuamente dai professionisti (come studio e abitazione), cui compete una deduzione del 50% della rendita catastale (sia che l'immobile venga acquistato si sia che formi oggetto di un contratto di leasing immobiliare).

Il leasing immobiliare si rivolge in particolare a tutti quegli imprenditori che per far crescere la propria attività non solo in termini di quote di mercato, ma anche a livello produttivo, progettano di acquistare o costruire un immobile.

Il vantaggio è tipicamente fiscale e cambia di molto, rispetto all'alternativa dell'acquisto, a seconda che il contraente sia un imprenditore o un professionista.

Nel primo caso, il leasing potendo avere una durata minima di otto anni consente di anticipare costi.

Per il professionista, invece, appare più conveniente l'opposto, dato che in caso di acquisto non è consentita la deduzione della rendita catastale, mentre sono deducibili gli interessi del mutuo acceso per finanziare l'acquisto diretto.

Nel caso di leasing strumentale, i cui contratti vanno da 24 a 60 mesi (e in generale con una durata minima pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario previsto per il bene finanziato, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'impresa), il contraente è tipicamente un imprenditore che mira ad acquisire beni produttivi necessari allo sviluppo della propria attività in modo da essere sempre all'avanguardia rispetto ai diretti concorrenti.

Molti i vantaggi di tale forma contrattuale, tra cui la possibilità di ottenere finanziamenti d'importo generalmente superiore a quello ottenibile da altre forme di finanziamento con finalità analoghe, di non dover fornire garanzie reali (dato che il bene resta per tutta la durata del rapporto di proprietà del concedente) e di frazionare l'Iva sull'intera durata del contratto, anziché in una unica soluzione come nel caso di acquisto diretto del bene.

Essendo da sempre la tipologia trainante del settore è inoltre disponibile in varie forme, in base alle esigenze di ciascun contraente.

Infine il leasing auto e aeronavale rappresenta senza dubbio il modo più semplice e rapido per finanziare l'acquisto di autovetture, veicoli industriali, commerciali e parchi auto, navi, aerei ed elicotteri strumentali all'attività svolta dal contraente, valendo anche per tale forma i vantaggi sopra individuati in relazione al leasing su macchinari strumentali (disponibilità immediata del bene, elevati importi finanziabili, pagamento dell'Iva dilazionato), mentre nel caso delle imbarcazioni da diporto, nuove o usate, reso recenti provvedimenti in materia di Iva hanno reso ulteriormente competitiva questa forma di finanziamento rispetto all'acquisto all'estero, stabilendo che è soggetta ad Iva solo la quota relativa all'utilizzo del natante in ambito comunitario.

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