Conti Correnti
Vendita di strumenti finanziari a distanza
Autore: Alessandro D'Aria
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L'Unione Europea ha voluto dedicare a questo tema un'apposita direttiva, la 2002/65/CE. A partire dalla definizione stessa di servizio finanziario con il quale si intende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento e di pagamento.
Il parlamento europeo ha deciso che il fornitore del servizio deve prima di tutto informare il cliente sulla propria identità e attività principale e fornire tutti gli indirizzi rilevanti nel suo rapporto con il consumatore. In caso di comunicazione telefonica, inoltre, l'identità e il fine commerciale della chiamata devono essere dichiarati in maniera chiara e inequivocabile sin dall'inizio della conversazione.
In particolare, il servizio finanziario, deve essere descritto in tutte le sue caratteristiche riservando una particolare al prezzo, inteso come costo totale a carico del cliente, comprensivo di tutti gli oneri, le spese e le commissioni. Tali informazioni devono essere fornite prima che l'acquirente sia vincolato da un contratto o da un'offerta.
In caso di recesso, a partire dalla firma del contratto, i consumatori avranno 14 giorni di tempo che diventano 30 in caso di assicurazioni sulla vita o schemi pensionistici individuali.
La richiesta i recesso deve avvenire tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Adempiuti questi obblighi,il fornitore dovrà rimborsare il cliente al massimo entra 30 giorni e non sono previste penali di nessun tipo.
I consumatori sono però tenuti a pagare l'importo del servizio finanziario eventualmente già prestato.
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