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Dal primo febbraio 2007, se hai un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona, ovvero al conducente dell'altro veicolo coinvolto, potrai rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.
Negli altri casi infatti si dovrà rivolgere la richiesta all'assicuratore del veicolo responsabile, in tutto o in parte, dell'incidente. L'incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia.
La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo o sull'altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi ma non si applica in caso di danni fisici subìti da passanti. La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano oppure inviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.
L'assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se tu e il conducente dell'altro veicolo avete sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
La richiesta di risarcimento dovrà essere completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per predisporre la richiesta puoi rivolgerti al tuo assicuratore che è tenuto a fornirti tutta l'assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo.
In caso di accettazione della somma offerta a titolo di risarcimento, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni. Nel caso in cui l'offerta non fosse soddisfacente si potrà agire in giudizio soltanto nei suoi confronti.
Va ricordato che c'è l'obbligo di informare per iscritto l' assicuratore in caso incidente stradale. A tal proposito la compilazione del modulo di denuncia (modulo blu di constatazione amichevole) e la consegna adempie agevolmente a tale obbligo.
E' quindi interesse proprio informare la compagnia assicuratrice anche nel caso si ritenga di non avere responsabilità (denuncia cautelativa).
Nel caso in cui la compagnia effettui un pagamento anche solo per concorso di colpa, ovvero semplicemente accantoni, come impone la legge, una somma per far fronte all'eventuale futuro risarcimento di un danno, in caso di tariffa bonus–malus scatta automaticamente, alla prima scadenza annua successiva, il "malus" con conseguente maggiorazione del premio.
Se il danno che aveva fatto scattare il "malus" non verrà poi risarcito ed il sinistro sarà eliminato come "senza seguito", l'assicuratore deve prevedere nelle condizioni le modalità per il rimborso del maggior premio pagato, riattribuire la corretta classe di merito e inviare al domicilio del contraente l'attestato rettificato, anche se questi nel frattempo ha cambiato compagnia.
In ogni caso il contraente ha diritto alla riclassificazione del contratto in corso. Ma esiste comunque un altro modo per conservare comunque la classe di merito. Infatti, qualora previsto, si può conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro o di sinistri risarciti.
Le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità per l'assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto.
Bisogna ricordare che si può esercitare tale facoltà anche se si è comunicato la disdetta per passare ad altra compagnia. Questa può rappresentare una opportunità importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio.
Verificate dunque sempre le condizioni contrattuali che avete sottoscritto.
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